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IL CODICE DEL CONSUMO

Il Consorzio Materassi, attento alla tematica riferita al Codice del Consumo ha ritenuto opportuno approfondire l'argomento in modo da fornire utili indicazioni alle aziende ad esso aderenti e agli utilizzatori.

Il Consorzio si è avvalso della collaborazione dell' Avv. Filippo Cafiero per predisporre le seguenti note esplicative relative ai contenuti principali del Codice del Consumo e della garanzia legata al prodotto.

Le informazioni sono completate con la copia della garanzia e della scheda prodotto predisposta dalle aziende consorziate per i materassi sottoposti a marchio.

 

Innanzitutto la presentazione

Si tratta del Decreto Legislativo n.206 del 6 settembre 2005, pubblicato nella G.U. n.235 dell’8/10/05 ed entrato in vigore il successivo 23 ottobre.

E’ stato così emanato sia perché già previsto da una precedente disposizione della legge n.229 del 29/07/03, sia al preciso scopo di armonizzare e riordinare tutte le norme esistenti sulla tutela del consumatore che avevano ormai raggiunto una molteplicità tale da renderne difficile la ricostruzione, oltre che la conoscenza nella sua completezza.

Il codice del Consumo raccoglie oggi al suo interno tutta la precedente produzione normativa relativa ai diritti del consumatore nei suoi rapporti con i più diversi operatori commerciali.

Si va dalla etichettatura alla sicurezza generale dei prodotti, dalla pubblicità alle clausole abusive, dalle varie formule di vendita alla garanzia, per finire poi con le azioni a tutela del consumatore, quali forme concrete di tutela.
Il tutto con una presentazione appositamente ricercata in termini da rappresentare la stessa “evoluzione del processo di acquisto” vissuto dal consumatore, dalla iniziale fase della valutazione dell’offerta all’acquisto, fino alla successiva fase , dopo l’acquisto, per la corretta manutenzione e conservazione del prodotto e, non escluso, per la sua tutela e garanzia di durata nel tempo.

Ma la vera e più efficace presentazione del Codice la si coglie considerando come alla sua stia l’intento di favorire la più ampia e corretta informazione del consumatore.

Informazione sia sul prodotto e sulle sue caratteristiche, sia sui diritti esercitabili a tutela della sua scelta d’acquisto e dell’acquisto stesso.

Non a caso il codice, subito dopo aver enunciato i propri principi generali e le proprie finalità, si preoccupa delle informazioni al consumatore, sotto il titolo “educazione, informazione, pubblicità”.

Nello spirito del codice, le informazioni devono dunque essere il criterio guida del consumatore già nella fase precedente l’acquisto, quella fase, cioè, che lo porta alla scelta verso quel particolare prodotto.
Solo allora la scelta potrà dirsi consapevole, risultando a quel punto l’acquisto mirato alla soddisfazione di quel bisogno che ne ha dato origine.

Il contenuto dell’informazione dovrà allora prevedere, oltre ai dati identificativi del produttore, anche le indicazioni relative
- all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- alle istruzioni alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto

Così che tutto quello che possa andare ad incidere sul prodotto, non solo in termini di eventuale pericolosità ma anche e soprattutto in termini di vantaggio, ovvero in termini per i quali, magari, il produttore si è spinto ad esaltare le caratteristiche e le qualità del prodotto, deve essere portato a conoscenza del consumatore. Compreso ciò che può servirgli ai fini di una più corretta e duratura utilizzazione del prodotto.

La scelta consapevole, però, non può dirsi tale se no quando l’informazione venga recepita e acquisita dal consumatore, non semplicemente enunciata dal venditore.
Per questo (ed anche per evitare il rischio di confusione o, peggio ancora, di inganno) il Codice riprende integralmente il precedente principio che vuole l’informazione resa sempre in termini chiari e comprensibili, tenendo conto anche delle modalità dell’impatto con il consumatore.

Il che, tradotto in termini strettamente pratici, significa che l’operatore commerciale deve sentirsi chiamato ad uno sforzo tale da rendere il contenuto e le modalità della sua informazione adeguata e modulata anche in considerazione “delle modalità di conclusione del contratto”, prestando maggiore accortezza ed attenzione laddove quella conclusione lasci poco spazio e poco margine alla perseguita consapevolezza.

Ed a considerare le modalità tipiche dei punti vendita, il primo e più naturale “momento” per simile informazione va certamente individuato nella presentazione (in senso ampio) del prodotto al consumatore.

Una presentazione che vede il suo culmine nella etichettatura (o, dove non idonea, nella stessa confezione del prodotto) ma che non può trascurare le situazioni in cui venga resa attraverso una “esposizione di prodotti” o attraverso una documentazione illustrativa o, infine, attraverso una pubblicità.

Le informazioni devono essere rese in lingua italiana, anche se sono ammesse le espressioni straniere divenute di uso comune e nessun prodotto potrà avere accesso sul territorio privo delle indicazioni informative nei termini detti, pena una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro, determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Per completezza, non può, infine, trascurarsi che lo sforzo dell’operatore deve trovare riscontro anche nella attenzione e nella diligenza del consumatore nell’avvicinarsi a tali condizioni di acquisto con una considerazione tutt’altro che superficiale e sommaria.
Anche per questo il codice del consumo, prima ancora delle informazioni al consumatore, si preoccupa della educazione al consumatore.
Ma questa è altra questione.

Milano, 04/04/06
Per il Consorzio Materassi Avv. Filippo Cafiero

 

Per saperne di più:

Le Normative del Codice del Consumo

La Garanzia per la vendita dei beni di consumo

Il recente Codice del Consumo, nel considerare l’intero “processo d’acquisto” del consumatore, non ha trascurato la fase successiva all’acquisto, ovvero quella fase che riguarda la durata nel tempo del prodotto.

Per questo spostandole di sede dal Codice Civile ha assunto al proprio interno le disposizioni appena qualche anno prima introdotte con il D. Lgs.n.24 del 2002, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 1999/94 CE, e le ha collocate nella parte relativa alla “sicurezza e qualità”, sotto il titolo “garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”, agli articoli 128 a 135.

Per quanto si sia trattato solo di uno spostamento di sede, dal Codice Civile al Codice del Consumo e per quanto si tratti di principi ormai in vigore dal 2002, un cenno di riflessione è sempre opportuno perché l’operatore commerciale e, nel caso particolare, il venditore possa cogliere in termini più completi ed esaurienti i corretti margini del proprio operare.

Dopo aver fissato l’ambito di operatività delle norme, i soggetti e gli oggetti coinvolti e fornito alcune definizioni chiarificatrici, il Codice ha confermato la seguente disciplina.

Il termine minimo di garanzia dei beni di consumo acquistati dai consumatori è fissato inderogabilmente in due anni dalla consegna del bene.
Il che significa che la tutela in favore dei consumatori opererà sempre e soltanto con il minimo di due anni a decorrere dalla consegna materiale del bene, non dalla definizione dell’acquisto.
E ciò indipendentemente da quelle che saranno le garanzie convenzionali (cosiddette “ulteriori”) che i venditori riterranno di rilasciare per propria politica di vendita.

La nuova tutela avrà ad oggetto la c.d. “conformità” del bene acquistato rispetto al bene concordato e voluto dall’acquirente.
Conseguentemente, in primo luogo, il venditore non potrà trascurare di “considerare” le caratteristiche del prodotto venduto rispetto a quelle della sua presentazione, sia attraverso le diverse forme di pubblicità utilizzate, sia attraverso gli stessi depliants e/o prospetti informativi accompagnatori della vendita stessa.

La conformità potrà essere vista sotto diversi profili:
1. quello della idoneità del prodotto all’uso normale ovvero all’uso al quale sono abitualmente destinati beni dello stesso tipo;
2. quello della sua idoneità all’uso speciale, ovvero all’uso particolare voluto dal consumatore e rappresentato al venditore in fase di acquisto;
3. quello della conformità alla rappresentazione e/o descrizione fatta dal venditore, anche con presentazione di campioni o modelli;
4. uello della conformità alle qualità e caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene.

Laddove il prodotto acquistato non sia conforme nel senso risultante da tali diversi profili, il consumatore potrà chiedere l’applicazione della nuova garanzia e per questo, ritenendo responsabile il venditore per la non conformità, pretendere la riparazione o la sostituzione del prodotto senza alcuna spesa a proprio carico o altrimenti la riduzione del prezzo se non addirittura la risoluzione del contratto.

L’alternativa è a scelta del consumatore, ma le prime due soluzioni (riparazione o sostituzione) presuppongono che il rimedio sia oggettivamente possibile e non eccessivamente oneroso rispetto all’alternativa.
Nel qual caso, allora, non rimane che scegliere tra riduzione del prezzo (data la diminuita funzionalità ed utilità del bene) o decisamente la risoluzione del contratto, se il bene non interessasse con una funzionalità o utilità ridotta.

La riparazione dovrà intendersi come eccessivamente onerosa se tale da imporre al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore del bene senza difetto, dell’entità del difetto, degli eventuali disagi per il consumatore. Ove si proceda nel senso della riparazione o sostituzione, il tutto dovrà avvenire in un congruo termine dalla richiesta del consumatore e senza arrecargli notevoli inconvenienti.
Diversamente il consumatore avrà titolo per tornare sulla scelta della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.

In ogni caso non potrà darsi corso alla garanzia nei termini qui presentati se al momento dell’acquisto il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza.
Il che però si comprende meglio se si torna al concetto di difetto non in senso “tradizionale” ma quale risultante dalla descrizione di uno qualsiasi dei profili di non conformità del prodotto già sopra elencati.

Infine, la legge, pur lasciando spazio ad una eventuale prova contraria, ha ritenuto che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene possano presumersi come esistenti già alla data della consegna, a meno che si tratti di ipotesi incompatibili con la natura del bene con la natura del difetto di conformità.

Dal punto di vista pratico, perché operi la garanzia il consumatore dovrà denunciare il vizio -o più esattamente la non conformità - entro due mesi dalla scoperta. Solo a quel punto potrà far valere le sue pretese a garanzia entro il termine di due anni dalla consegna.

Il meccanismo in verità non è nuovo alla nostra legislazione.
Esso serve a mettere in condizione l’altra parte (ovvero chi riceve la denuncia) di verificare quanto oggetto di denuncia e di rispondere in conseguenza o approntare quanto necessario per rimediare senza ulteriori conflitti.

Il termine di denuncia è definito decadenziale, il che vuol dire che deve essere rispettato a pena di decadenza dall’azione di garanzia.
Come già per gli altri casi di denuncia a decadenza, il termine e la denuncia non sono necessari se il venditore ha riconosciuto il difetto o la ragione di non conformità.

La garanzia così considerata dalle nuove norme attiene unicamente ai beni mobili di consumo, con esclusione dunque di quelli immobili e dei servizi e si applica unicamente in favore dei consumatori che non addivengano all’acquisto in veste di professionisti.

Per cogliere esattamente questa distinzione e differenziazione va chiarito che per consumatori (ai fini del Codice del Consumo) devono intendersi le persone fisiche che nei contratti richiamati agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre per professionisti coloro che agiscono ne i medesimi contratti per scopi propri dell’attività svolta.
Per finire va precisato che la garanzia potrà essere limitata dalle parti ad un solo anno per il caso di beni usati.
E’ ovvio che qui l’utilizzazione e/o lo sfruttamento parziale già avvenuto inducono a vedere come degne di minor tutela le cautele su quella conformità sopra descritta.

Milano, 04/04/06
Per il Consorzio Materassi, Avv. Filippo Cafiero

 

Per saperne di più:

Le normative della garanzia
Il certificato di garanzia consortile
Esemplificazione scheda prodotto consortile

 

 
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