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Il valore del Marchio Collettivo di qualità

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Quali sono le garanzie offerte dal Marchio Collettivo?

Il Marchio Collettivo di cui è titolare il Consorzio Produttori Italiani dei Materassi di Qualità’, è registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) della Camera di Commercio di Milano, nei Paesei dell'Unione Europea e in Gran Bretagna, ed ha la funzione di garantire che le caratteristiche qualitative dei materassi e dei sistemi per il dormire siano conformi al Regolamento d'uso del marchio. I prodotti con il Marchio sono solo quelli fabbricati dalle imprese aderenti al Consorzio.

Il fine è quello di garantire al consumatore finale che i prodotti sono realizzati in Italia e sono conformi ai livelli qualitativi fissati nel Regolamento d'uso e soddisfano i livelli qualitativi previsti dalle norme tecniche italiane ed europee relative ai materassi.

Il marchio aziendale (marchio individuale del consorziato)  ha la funzione di contraddistinguere i prodotti di una determinata impresa da quelli delle altre imprese del medesimo settore di riferimento.                                                                                                
Il marchio collettivo ha invece una funzione di garanzia della qualità e dell’origine. Esso assicura che  il  prodotto abbia determinate caratteristiche in relazione alla sua:

  • origine: la provenienza fattore rilevante per la qualità del prodotto;
  • natura: la qualità in base alle qualità intrinseche delle materie prime impiegate;
  • qualità: le norme tecniche vigenti di riferimento e gli standard qualitativi indicati nel Regolamento d’uso del marchio collettivo.

Il Marchio Collettivo, pertanto, ha una positiva valenza di tutela del consumatore e viene concesso solo ai materassi che superano i livelli qualitativi indicati nel Regolamento d’uso.

E’ opportuno precisare che la prova di durabilità dei materassi, prevista dalla norma UNI 10707 svolta secondo i procedimenti indicati dalla norma UNI EN 1957, è stata resa più severa e selettiva dal Consorzio con la richiesta dell’esecuzione di 45.000 cicli anziché 30.000 ovvero con una maggiorazione dei cicli pari al 50% in più rispetto allo standard.

-> Leggi " Le Norme: quando un materasso può dirsi di qualità"

                                                                  

Regolamento d’uso del marchio collettivo
Il Regolamento d’uso è il documento fondamentale del Consorzio. Infatti costituisce il documento sul quale si basa la domanda di registrazione. E’ stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano in occasione della registrazione del marchio stesso.

L’art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 come modificato dal D. Lgs. n. 131/8/2010, in perfetta simmetria con l’art. 2570 c.c. così recita:

“I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti.”

Il Regolamento contiene le clausole relative alle modalità d’uso e alla concessione del marchio collettivo, i controlli di prodotto e di processo aziendale, i livelli qualitativi relativi al prodotto e le sanzioni.
Ad esso sono allegati i disciplinari di produzione per i materassi per adulti ad uso domestico, per bambini, per alberghi e comunità. I disciplinari prevedono che i componenti usati devono essere conformi a leggi e/o norme vigenti e devono essere accompagnati alle dichiarazioni di conformità emesse dal fornitore.

Il Consorzio effettua i seguenti controlli e monitoraggi:

  • Audit iniziale per valutare l’organizzazione ed il sistema di gestione  aziendale (processo commerciale + processo di approvvigionamento + processo produttivo ) → effettuato dal Consorzio.
  • Test di laboratorio sui materassi interessati all’uso del marchio collettivo → effettuati da laboratori accreditati “ACCREDIA”;
  • Audit di Sorveglianza del sistema di gestione aziendale → effettuato dal Consorzio;
  • Controlli delle materie prime + controlli di produzione → controlli validati dall’auditor in occasione delle Sorveglianze;
  • Test di laboratorio sui materassi prelevati dal Consorzio in modo casuale dal mercato → effettuati da laboratori accreditati “ACCREDIA”;
  • Per ogni nuovo prodotto che utilizzerà il marchio collettivo il licenziatario deve far effettuare i test di laboratorio e documentare le caratteristiche merceologiche e qualitative delle materie prime e dei semilavorati impiegati.

Inoltre vengono costantemente monitorati i siti web aziendali – la pubblicità sui giornali – i cataloghi e le brochures per verificare la corretta gestione della comunicazione al cliente e il corretto uso del segno distintivo.
I reclami e le eventuali manifestazioni di insoddisfazione vengono prontamente gestite dal Consorzio coinvolgendo i licenziatari interessati.

In un quadro complessivo così regolamentato il vantaggio per il consumatore è la sua tutela in fase di scelta e acquisto: i materassi certificati presentano elevati standard qualitativi, sono prodotti da aziende con sedi produttive in Italia e orientate verso lo sviluppo di manufatti innovativi realizzati con materiali idonei e rispondenti alle normative volontarie e cogenti in uso.

Il marchio di qualità è riprodotto sopra ad un’etichetta in tessuto completa di numero di serie per la rintracciabilità del prodotto ed è cucita al materasso che ha ottenuto la certificazione dal Consorzio.
L’attestato di qualità è un ulteriore documento a corredo del materasso a tutela che il manufatto è stato prodotto da un’azienda consorziata.

                                                                                                                

 

-> Leggi  " Scegli il materasso più adatto a te con la Qualità Stellata"

Riferimenti normativi

Il quadro normativo del marchio collettivo è costituito dalle seguenti norme:
- art. 2570 c.c., come novellato con la legge di riforma della legge Marchi avvenuta con D. Lgs. 480/92;
- art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 come modificato dal D. Lgs. n. 131/8/2010;
- art. 15 della Direttiva CEE 104/89.

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